Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione

REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE, SOGGIORNI LINGUISTICI, VIAGGI DI ATTIVITA’ SPORTIVE

 

FINALITÀ

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute nella Circolare Ministeriale n. 291 /1992, nell’OM 132/1990, nella Circolare Ministeriale n. 623/1996, nel Decreto Legislativo n. 111/1995. I viaggi d’istruzione sono “progetti” e sono parte integrante della programmazione educativa - didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF.

 

NUMERO DELLE USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E LORO DURATA PER OGNI ANNO DI CORSO

a. Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico un solo viaggio di istruzione e/o una sola visita guidata.
b. Il numero massimo delle uscite didattiche di un giorno e le durata massima dei viaggi di istruzione è così fissata:
CLASSI I: una uscita di un giorno, senza pernottamento
CLASSI II: una uscita di un giorno, senza pernottamento
CLASSI III: un viaggio di max tre giorni con due pernottamenti
CLASSI IV: un viaggio di max quattro giorni con tre pernottamenti
CLASSI V: un viaggio di max cinque giorni con quattro pernottamenti .

 

1. PERIODI DI EFFETTUAZIONE
a. Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) di lezione, salvo deroghe debitamente motivate e autorizzate dal Dirigete Scolastico.
b. Il Consiglio di Istituto stabilirà anno per anno il periodo preferenziale per l’effettuazione dei viaggi, tenendo presente il calendario scolastico e l’articolazione didattica dell’anno scolastico stabilita dal Collegio dei Docenti.
c. Le visite guidate e le uscite didattiche di un giorno possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di scuola.

 


2. PARTECIPAZIONE
a. Il viaggio di istruzione si effettua solo a condizione che vi partecipino almeno il 66% della classe.
b. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono giustificare.
c. Alle visite guidate e alle uscite di un giorno è obbligatoria la partecipazione del 66% della classe (salvo gli assenti della giornata). L'eventuale assenza nel giorno della visita guidata deve essere giustificata.
d. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee alla scuola.
e. I genitori degli studenti diversamente abili, invece, possono partecipare, interamente a proprie spese, ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche, previa comunicazione al dirigente scolastico e al docente accompagnatore.
f. Spetta al Consiglio di classe valutare l’opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari g. Gli studenti effettueranno il pagamento attraverso il sistema PAGOPA della scuola.


3. DOCENTI ACCOMPAGNATORI
a. La disponibilità dei docenti a fungere da accompagnatori dovrà essere segnalata sull’apposito modulo di presentazione del viaggio/uscita didattica.
b. Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di disabilità è opportuna la presenza di un docente di sostegno. Nel caso questo non sia possibile, l’accompagnatore può essere, tenuto conto della gravità della disabilità, un altro docente del consiglio di classe, un collaboratore scolastico, un familiare dell’allievo. In quest’ultimo caso, la famiglia dell’allievo si farà carico di una quota aggiuntiva di partecipazione.
c. I docenti accompagnatori sono in numero di uno ogni quindici studenti partecipanti.
d. Il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.
e. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile ("Culpa in vigilando"), integrato dall'art.61 Legge 312/1980, nei riguardi di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidati a loro.


La Dirigente Scolastica: Dott.ssa Annamaria Morante
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

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